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Ivass allegato 4 ter

ALLEGATO 4 TER – ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 

Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna/trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

 

Dati dell’intermediario: 

ASSI2 DI PIVA LORENZA E SAMBIN MARCO SNC 

Via Piave nr. 80 39012 MERANO BZ

telefono: 0473 440506 

posta elettronica:  assidue.merano@gmail.com    assiduemerano@pec.it

 

Iscrizione al Registro degli Intermediari Assicurativi:    Numero A000197610     Data 06/08/2007      Sezione A 

 

Sezione I 

Regole generali per la distribuzione dei prodotti assicurativi 

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l’intermediario:

a. ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018,

prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente

b. ha l’obbligo di consegna l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

c. ha l’obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.

d. ha l’obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.

e. ha l’obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.

f. ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.

g. ha obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata. 

Sezione II 

Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi 

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) l’intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari in base alle quali:

a. l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto.

b. l’obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto.

c. in caso di vendita con consulenza, ha l’obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza.

d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l’obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione

e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità

di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.

f. ha obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e agli oneri connessi di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni.

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario

  ASSI 2 DI PIVA LORENZA E SAMBIN MARCO SNC  iscritto nel RUI – Sez. EA– N° A000197610  iscrizione 6 AGOSTO 2007  INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA per le seguenti:

- AXA ASSICURAZIONI SPA

- ARAG SE

- TUA ASSICURAZIONI SPA

- UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI SPA

- GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA 

Elenco AGENTI e collaboratori degli Agenti (Addetti all’attività agenziale anche all’esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E)

 SAMBIN MARCO iscritto nel RUI – Sez. A– N° iscrizione A000190171 

 PIVA LORENZA iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000190470 

 RIER NATHALIE  iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000477674 

Gli estremi identificativi e di iscrizione al RUI dei soggetti sopra indicati possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell’ISVAP (www.isvap.it).

Sede e recapiti

Sede legale e operativa Via Piave nr. 80, 39012 MERANO BZ Recapiti telefonici 0473 440506 Indirizzi di posta elettronica assidue.merano@gmail.com – Pec: assiduemerano@pec.it 

CONFLITTI DI INTERESSE: La nostra Agenzia e i soggetti sopra indicati iscritti al RUI non detengono alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione. Nessuna impresa di assicurazione, o impresa controllante di un’impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritto di voto della nostra Società agenziale La nostra Agenzia non è soggetta ad obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007. Con riguardo al contratto proposto, la nostra Agenzia opera in qualità di agente, se la proposta si riferisce a prodotti della/e impresa/e indicata/e ai precedenti punti, ovvero in qualità di collaboratore di uno degli intermediari indicati se la proposta si riferisce a prodotti di una delle imprese ivi indicate per le quali essi operano.

GARANZIA ASSICURATIVA: L’attività svolta dall’Agenzia è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai clienti da negligenze ed errori professionali dell’Agenzia o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’Agenzia deve rispondere a norma di legge. Per gli eventuali danni sofferti dal cliente in conseguenza dall’attività di intermediazione svolta in collaborazione con altri intermediari, rispondono in solido con la nostra Agenzia.

Obblighi dell'intermediario

L’intermediario ha:

• l’obbligo di consegna al contraente dell’Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;

• l’obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;

• l’obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;

• l’obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;

• se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, l’obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito; • l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

• l’obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Reclami

Il cliente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per scritto all’intermediario o all’impresa preponente.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il cliente può rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187, Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa. Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.

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